In caso di opposizione allo stato passivo di un fallimento promossa da un creditore che si sia vista rigettata la propria domanda di insinuazione, la pendenza del giudizio di opposizione non è ostativa alla chiusura della procedura fallimentare e al deposito del rendiconto del curatore. L'art. 113 L.F. prevede infatti solo 4 ipotesi tassative per le quali il curatore deve trattenere e depositare, sottraendole ai riparti, le quote spettanti a:
1) creditori ammessi con riserva;
2) creditori opponenti a favore dei quali siano state disposte misure cautelari;
3) creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato:
4) creditori nei cui confronti siano stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
Al di fuori delle ipotesi tassative sopra evidenziate, non è consentito alcun ulteriore accantonamento. Se l'esistenza di una controversia sull'ammissione di un credito di per sé non impedisce il riparto dell'attivo né la chiusura della procedura, il creditore opponente avrebbe però la possibilità di richiedere misure cautelari ai sensi dell'art. 113, n. 2 L.F.
L'opponente che non ha ancora ottenuto l'accoglimento della domanda non potrebbe però tutelare il proprio credito di fronte alla chiusura del fallimento, né proponendo reclamo avverso il progetto di riparto finale ex artt. 36 e 110 L.F., in quanto ogni modifica dello stato passivo...