Ai sensi dell'art. 16-bis D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) a decorrere dal 30.06.2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le medesime modalità, tali atti e documenti.
Il successivo comma 3 precisa che nelle procedure concorsuali tale disposizione si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
In caso di opposizione allo stato passivo del fallimento, pertanto, non è prevista l'obbligatorietà dell'esclusivo deposito telematico non essendo il creditore fra i soggetti indicati dal comma 3 e, pertanto, il ricorso in opposizione potrà essere depositato sia in forma cartacea che telematica.
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