Al termine di un procedimento ispettivo, l’Ispettorato territoriale del Lavoro ha 2 possibilità: archiviare gli atti o emettere un’ordinanza ingiunzione. L’opposizione a quest’ultima non può che avere natura giurisdizionale e si propone innanzi al Tribunale civile, sez. Lavoro, con ricorso, cioè lo strumento tipico per tutti quei procedimenti che si vogliono connotare di maggior speditezza e semplicità.
Il termine previsto per la presentazione del ricorso è di 30 giorni, pena la sua inammissibilità, e la procedura è assoggettata al rito del lavoro, senza operare alcuna distinzione tra sanzioni amministrative emesse per violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato e sanzioni per altre violazioni.
Trattandosi di controversia che attiene all’esistenza e alla disciplina del rapporto di lavoro, per l’effetto, ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c. non può applicarsi la sospensione feriale del termine (1.08-31.08) per l’impugnazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 2034/2020 che si era pronunciata su un ricorso di un datore di lavoro avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Ispettorato del Lavoro aveva intimato delle sanzioni per occupazione irregolare di lavoratori subordinati. A seguito di soccombenza in primo grado, il datore di lavoro aveva proposto ricorso in appello che, tuttavia, il Giudice di II grado...