Con il D.L. 4/2019 era stata riaperta la possibilità per le donne lavoratrici dipendenti di accedere alla particolare pensione di anzianità, se sono nate entro il 31.12.1960 e quindi se hanno compiuto 58 anni entro il 31.12.2018 e alle lavoratrici autonome se nate entro il 31.12.1959, quindi se hanno compiuto 59 anni entro il 31.12.2018. Ora, con l'art. 1, c. 476 della legge di Bilancio 2020, la facoltà viene estesa alle dipendenti con 58 anni e alle autonome con 59 anni e 35 anni di contributi, compiuti entro il 2019; quindi, alle dipendenti nate entro il 31.12.1961 e alle autonome nate entro il 31.12.1960.
La decorrenza della pensione è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti; per le lavoratrici dipendenti 12 mesi dal raggiungimento del diritto, mentre le lavoratrici autonome dovranno attendere 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Un altro tassello è rappresentato dalla scelta della liquidazione della pensione con il sistema contributivo; ciò comporta una perdita dell'importo di pensione pari a circa il 30% rispetto alla liquidazione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, per coloro che sono in possesso di 18 anni di contributi al 31.12.1995. La richiesta può essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non al momento del raggiungimento dei requisiti, come era stato affermato da alcuni. In merito, l'Inps è intervenuto varie volte per precisare la questione; per esempio, il messaggio 1182/2017 aveva fornito dei chiarimenti in merito all'opzione donna.
A tal proposito, l'Inps aveva precisato che le lavoratrici in argomento possono presentare la domanda di pensione di anzianità in qualsiasi momento, anche successivo all'apertura della c.d. finestra mobile, fermi restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. La circolare 11/2019 precisato che le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31.12.2018, possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile; si desume, quindi, possano ora entro il 31.12.2019
Dai chiarimenti che abbiamo citato, derivano alcune considerazioni di particolare importanza. Innanzitutto, la domanda per l'accesso alla prestazione pensionistica in esame può essere presentata in qualsiasi momento, anche successivo all'apertura della finestra mobile; ciò comporta che la decorrenza sarà successiva alla stessa finestra e che deve intervenire la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La richiesta per l'opzione del calcolo della pensione di anzianità con il sistema contributivo potrà essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non quando si raggiungono i requisiti richiesti per l'accesso.
