Si ricorda che possono ottenere tale trattamento pensionistico, in base alle regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 180/1997, le lavoratrici che entro il 31.12.2021, abbiano maturato un’anzianità di almeno di 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. È importante sottolineare che, per quanto concerne il requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.
Per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.
Per il conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. Alle lavoratrici madri, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, c. 40 L. 335/1995, che prevedono il riconoscimento di periodi figurativi.
In merito alla decorrenza del trattamento pensionistico, trova applicazione quanto disposto in materia dall’art. 12 D.L. 78/2010.
In maniera specifica, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
- 12 mesi, dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi, dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31.12.2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
L’Inps precisa che la decorrenza della pensione non può avere decorrenza anteriore al 1.02.2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2.01.2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.
Per quanto non diversamente previsto dal messaggio, l’Istituto di previdenza rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 11/2019 e ai chiarimenti forniti con i messaggi 16.04.2019, n. 1551 (paragrafo 2) e 21.12.2021, n. 4560.
