La legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 476) estende anche per il 2020 la misura che consente alle lavoratrici di accedere al trattamento pensionistico con notevole anticipo, ma anche con qualche innegabile (e irrecuperabile) sacrificio, senza attendere gli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Nello specifico, possono accedere alla c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2019, in luogo del 31.12.2018, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti non adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
La norma richiede che i 35 anni di contribuzione debbano essere effettivi: non può essere fatta valere ai fini del requisito la contribuzione figurativa derivante da periodi disoccupazione, di malattia e delle prestazioni equivalenti. Non sarà nemmeno consentito cumulare senza oneri eventuali periodi contribuiti presso altre gestioni Inps o casse private. Le lavoratrici che intenderanno “ricucire” eventuali periodi in cui si era proceduto al versamento ad altre casse, potranno avvalersi di un istituto oneroso come la ricongiunzione, ad eccezione degli eventuali periodi versati alla Gestione commercianti o artigiani che saranno cumulabili gratuitamente.
Le lavoratrici che valuteranno di accedere alla prestazione dovranno però valutare con...