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Lavoro 14 Gennaio 2022

Opzione donna e criterio del calcolo a percentuale

L’Inps (messaggio 21.12.2021, n. 4560) ha fornito chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata in caso di riscatto di periodi anteriori al 1.01.1996.

Con il messaggio n. 4560/2021 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti circa il diritto alla pensione anticipata c.d. Opzione donna, di cui all’art. 16 D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1.01.1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” (su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio) ai sensi dell’art. 2, cc. 5 e 5-quater D.Lgs. 184/1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995. In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che, per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. Opzione donna. Innanzitutto, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1.01.1996 sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. Opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto. Tuttavia, “a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali (quali l’accettazione...

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