Le lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo possono accedere alla pensione anticipata cd. opzione donna se si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992, o un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, c. 852 L. 296/2006.
Per la decorrenza, si applicano le cosiddette finestre già previste dalla L. 178/2010 e le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi; si ricorda che l’utilizzo anche di un solo contributo da autonomi fa rientrare la decorrenza in questa categoria.
La pensione può essere conseguita anche dopo la prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31.12.2022.
