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Lavoro 21 Marzo 2023

Opzione donna, tutte le istruzioni Inps

Sono state diramate dall’Inps, con la circolare 25/2023, tutte le regole per accedere alla pensione con opzione donna. Vediamo di seguito le caratteristiche principali.

Possono accedere all'opzione donna le lavoratrici che entro il 31.12.2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni; il requisito di 60 anni è ridotto di 1 anno per figlio, nel limite massimo di 2 anni. La riduzione massima di 2 anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. c) D.L. 4/2019, introdotto dalla norma in esame, anche in assenza di figli; ne deriva che le lavoratrici di cui alla lett. c) in esame possono accedere alla pensione con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31.12.2022. Non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e le beneficiarie conseguono la pensione anticipata opzione donna secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Le lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo possono accedere alla pensione anticipata cd. opzione donna se si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
  • assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992, o un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, c. 852 L. 296/2006.
Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Per la decorrenza, si applicano le cosiddette finestre già previste dalla L. 178/2010 e le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi; si ricorda che l’utilizzo anche di un solo contributo da autonomi fa rientrare la decorrenza in questa categoria.
La decorrenza, precisa l’Inps, non può essere comunque anteriore al 1.01.2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2.01.2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
La pensione può essere conseguita anche dopo la prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31.12.2022.