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Diritto
20 Settembre 2021
Ora anche il debitore incapiente può esdebitarsi
Dopo l'ultima riforma della legge cd. “Salva suicidi”, la persona fisica che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, per una volta sola può cancellare i propri debiti non pagati.
L'art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente), inserito dall'art. 4-ter, c. 1, lett. m) D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla L. 18.12.2020, n. 176, ha introdotto la figura del "debitore incapiente", ovvero la persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale debitore può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e l'occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
La domanda di esdebitazione é presentata tramite organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
copia delle...