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Lavoro 12 Maggio 2023

Ore straordinarie non lavorate e legittimità del licenziamento

La Cassazione (con ordinanza 20.04.2023, n. 10623) ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di fare gli straordinari, ma non ha approvato la giusta causa indicata come causale.

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente addebitandogli “la mancata effettuazione del lavoro straordinario nel periodo dal 9 al 27.05.2016, in spregio alla direttiva aziendale con la quale era stato stabilito l’aumento dell’orario di lavoro per ragioni produttive” e considerando “la recidiva, anche specifica, nella quale era incorso il lavoratore per fatti puniti con sanzione conservativa”. Contemporaneamente ha proceduto a confermare la conversione del provvedimento “da licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo”, condannando la società “al pagamento in favore del reclamante della indennità di mancato preavviso nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto”. Sul punto principale del ricorso, i giudici ermellini hanno sottolineato che “la piena lettura della previsione collettiva di riferimento (art. 7 c.c.n.l. applicabile) conferma la correttezza della interpretazione della Corte di merito circa la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della c.d. quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali e...

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