Organo di controllo, la riforma rafforza i poteri ispettivi
Il D.Lgs. 47/2026 ridisegna le prerogative di sindaci, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione: ispezioni collegiali, ma con spazi di azione individuale o delegata. Assonime, con la circolare n. 23/2026, ha analizzato quindi le novità. Ecco cosa cambia.
Con il D.Lgs. 47/2026 i poteri ispettivi e di controllo entrano a pieno titolo nel quadro unitario che disciplina i sistemi di amministrazione e controllo. Le norme di riferimento sono il nuovo art. 2396-sexies c.c. e, per le società quotate, l'art. 151 del TUF. Il legislatore riprende le prerogative storicamente riconosciute al collegio sindacale e le rende applicabili ai 3 modelli di governance: tradizionale, dualistico e monistico.
La regola: collegialità - In via generale, il potere di compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo spetta all'organo di controllo nella sua collegialità. L'esercizio richiede quindi una previa delibera dell'organo. L'attività è finalizzata a verificare l'andamento delle operazioni sociali e l'adeguatezza e il concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Tre modelli, tre declinazioni - Nel sistema con collegio sindacale i poteri di ispezione e controllo competono ai sindaci anche in forma individuale (art. 2396-sexies c.c. e art. 151.1, c. 4 del TUF). I sindaci possono inoltre avvalersi di propri dipendenti e ausiliari per specifiche operazioni, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.Per il consiglio di sorveglianza la riforma chiarisce espressamente l'esistenza del potere ispettivo, superando i dubbi dottrinali nati dall'assenza di un rinvio nel testo originario del...