Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 126-2025/I esamina lo stallo decisionale nelle società con partecipazioni paritarie, soprattutto nelle società fifty fifty con Cda a maggioranza. In particolare, analizza i rimedi statutari e parasociali, interni (casting vote, amministratore delegato on/off) ed esterni (simul stabunt simul cadent, two to hire one to fire, devoluzione ex art. 2479 c.c.), evidenziando come la giurisprudenza riconosca la meritevolezza delle clausole antistallo per assicurare continuità gestionale ed evitare lo scioglimento ex art. 2484, n. 2 c.c.
Nelle società a partecipazione paritetica (partecipazione 50/50 di soci o blocchi di soci) e compagine ristretta, la struttura dell’organo gestorio tende normalmente a rispecchiare in modo speculare la ripartizione del capitale: amministratori a espressione diretta delle 2 “metà” del capitale e, solo eccezionalmente, un organo di gestione terzo e indipendente. In questo contesto, e considerato che il modello organizzativo più frequente è quello del consiglio di amministrazione, governato, al pari dell’assemblea, dalla regola di maggioranza, il rischio che una deliberazione consiliare resti bloccata è concreto ogniqualvolta non si raggiunga il quorum previsto dallo statuto. Per prevenire tale esito, l’autonomia privata può intervenire con apposite pattuizioni, sia statutarie sia parasociali, volte a disinnescare o comunque gestire lo stallo decisionale dell’organo amministrativo.
Tra gli strumenti che operano all’interno del consiglio meritano particolare attenzione le clausole che attribuiscono un voto prevalente o determinante a uno degli amministratori, così da risolvere il pareggio in caso di votazione paritaria (c.d. casting vote) ovvero concentrano in capo a un amministratore delegato un potere di decisione “di emergenza” attivabile solo al verificarsi dello stallo (il modello dell’“amministratore delegato on/off”). In entrambi i casi la logica è quella di affidare a un soggetto previamente individuato, per posizione, esperienza o ruolo, la funzione di arbitro interno in presenza di una frattura insanabile tra le diverse “fazioni” presenti nel consiglio.
Sul versante delle soluzioni esterne all’organo gestorio, le tecniche più significative agiscono invece sulla composizione del consiglio o sulla riallocazione del potere decisionale. In tale prospettiva rientrano, ad esempio, le clausole che prevedono la cessazione simultanea di tutti gli amministratori al venir meno di uno o alcuni di essi (simul stabunt simul cadent), così forzando un integrale rinnovo del consiglio; oppure le pattuizioni “two to hire, one to fire”, nelle quali i soci mantengono la pariteticità nella fase di nomina, ma ciascuno può unilateralmente determinare la revoca degli amministratori e innescare una nuova designazione congiunta.
Accanto a questi meccanismi, l’ordinamento oggi consente anche soluzioni che spostano la decisione al di fuori del consiglio, verso i soci o verso terzi. Nelle s.r.l., da un lato, la c.d. provocatio ad populum, innestata sull’art. 2479, c. 1 c.c., consente di rimettere ai soci, in presenza di stallo, la scelta gestionale originariamente rimessa agli amministratori; dall’altro, l’art. 838-quinquies c.p.c. permette di deferire a uno o più terzi i contrasti tra soggetti investiti del potere di amministrazione, così affidando a un soggetto estraneo alla compagine la decisione sul punto controverso. In tutte queste ipotesi, però, resta fermo che l’attuazione concreta delle decisioni, anche quando assunte dai soci o dal terzo, compete comunque agli amministratori in carica, i quali rimangono responsabili dell’esecuzione degli atti gestori verso l’interno e verso i terzi.
