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Accertamento, riscossione e contenzioso 08 Luglio 2026

Osservazioni all’avviso di accertamento: rigetto implicito legittimo

La mancata condivisione delle osservazioni, se deducibile dal tenore dell'atto, configura un rigetto implicito non lesivo del contraddittorio. La Corte di Cassazione, con sentenza 23.03.2026, n. 6969, ha confermato il proprio orientamento consolidato.

Vicenda processuale - La società ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 7 L. 27.07.2000, n. 212, in relazione all’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Secondo la difesa, il collegio di merito aveva erroneamente escluso il vizio radicale del procedimento accertativo endoprocedimentale, per violazione del contraddittorio, instaurato solo in forma meramente formale.Nel caso in esame, prima della notifica dell’atto impositivo, l’Agenzia aveva ricevuto le osservazioni della contribuente avverso le risultanze del processo verbale di constatazione, riportandole anche nel corpo dell’atto. Tuttavia, aveva poi confermato integralmente i contenuti del Pvc, senza dare contezza delle osservazioni, cioè senza motivare l’avviso d’accertamento tenendo concretamente conto delle deduzioni della contribuente.La parte richiama, a sostegno, l’intervento normativo introdotto dall’art. 1, c. 4, D.Lgs. 219/2023, che ha inserito nello Statuto del contribuente la disposizione rubricata “Principio del contraddittorio”, secondo cui “L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.Soluzione dei giudici di legittimità - La Cassazione, con sentenza 23.03.2026, n. 6969, ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l'avviso di accertamento è valido anche se non menziona specificamente...

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