Se è iniziato il pagamento rateale, lo si potrà interrompere, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale e presentare, per il periodo del corso di studi residuo, nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio del riscatto agevolato di cui al D.L. 4/2019.
È una delle precisazioni fornite dall'INPS con circolare 36/2019, in merito al riscatto agevolato e alla c.d. Pace contributiva, per la quale potranno essere riscattati i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne deriva che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo; la preclusione opera anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto.
Possono coprire i buchi contributivi tutti gli assicurati rientranti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle Gestioni dei lavoratori autonomi ed nella Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995, o i loro superstiti o i parenti affini entro il secondo grado.
È necessario che:
• non vi siano contributi al 31.12.1995. L'INPS precisa che potranno beneficiare del riscatto solo i lavoratori privi di anzianità...