L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato sul recente obbligo di pagare le retribuzioni con mezzi tracciabili, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, cc. 910-913) e in vigore da luglio 2018.
Dal 1.07.2018 le retribuzioni e ogni anticipo devono essere pagate esclusivamente con mezzi tracciabili, bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti allo sportello dove il datore abbia un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e assegno (consegnato al lavoratore o suo delegato in caso di impedimento).
Lo scopo della norma è di contrastare il fenomeno delle retribuzioni inferiori ai limiti dei contratti collettivi; per avvalorare la finalità antielusiva il c. 912 sottolinea che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (come ribadisce la nota dell'INL 22.05.2018, n. 4538). Tale nota, inoltre, precisa che:
- la violazione si integra quando la corresponsione delle somme avviene con modalità differenti rispetto a quelle indicate dal legislatore;
- occorre comunque verificare che il pagamento sia realmente effettuato, ossia che vada a buon fine, intendendosi che il bonifico bancario poi revocato, per esempio, integri comunque una violazione, nonostante l'impiego di un mezzo tracciabile.
L'Ispettorato del Lavoro ha emesso una successiva nota, la n. 7369 del 10.09.2018, dedicata ai mezzi di pagamento ammessi e a quelli similari e...