HomepageDirittoPagamento del debito e donazione indiretta ai fini della collazione
Diritto
07 Ottobre 2019
Pagamento del debito e donazione indiretta ai fini della collazione
Ai fini della successione, si dovrebbe tenere conto di quanto sborsato dal de cuius in favore di uno dei figli e computarlo in diminuzione della quota ereditaria.
Recentemente si è espressa in tema di collazione e donazione indiretta la Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza 18.09.2019, n. 23260, e ha ribadito il principio fondamentale secondo cui, ai fini della collazione, il pagamento di un debito eseguito dal de cuius nei confronti di uno dei figli origina verso di lui un credito di pari importo e la rinuncia ad agire in regresso verso lo stesso costituisce una fattispecie di donazione indiretta.
La collazione è l'atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (art. 737, c. 1 C.C.). Oggetto della collazione sono tutte le donazioni, dirette e indirette, siano esse donazioni reali traslative, donazioni reali costitutive, donazioni liberatorie o remuneratorie. Sono soggette a collazione, quindi, anche le donazioni indirette, ossia quelle liberalità risultanti da schemi negoziali aventi una causa tipica diversa da quella delle donazioni. La donazione indiretta è generalmente individuata in tutte le ipotesi in cui l'arricchimento del donatario non dipende direttamente da un contratto di donazione, ma da atti o negozi giuridici il cui scopo immediato, che ne costituisce l'oggetto primario, non è quello...