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Diritto
30 Novembre 2020
Pagamento di un debito altrui e diritto di ripetizione
Se un amministratore di condominio salda le pendenze di un altro condominio, amministrato dallo stesso amministratore, si ha indebito oggettivo e sorge il diritto alla ripetizione, tranne se vi è consapevolezza di non essere debitore.
Il pagamento del condominio, che estingue crediti sussistenti tra il terzo e altre amministrazioni condomìniali affidate allo stesso professionista, costituisce indebito oggettivo e si ha diritto di ripetizione. Infatti, non può sussistere l'indebito soggettivo solo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. Si è espressa con tale principio recentemente la Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 9.11.2020, n. 24976. Infatti, per rientrare nell'adempimento del terzo senza diritto di ripetizione, devono sussistere un debito altrui, la volontà di estinguerlo, la spontaneità del pagamento. L'adempimento dell'obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente che per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 C.C.) o di un mandatario (art. 1703 C.C.), talché per mezzo delle 2 figure menzionate è possibile adempiere sia l'obbligazione propria, sia l'obbligazione altrui. Senonché, i requisiti consacrati dall'art. 1180 C.C. a elementi costitutivi della fattispecie, cioè esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento, devono essere considerati non rispetto alla persona dell'amministratore, mero...