Nel 2015, una società di persone convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, esponendo che: in data 15.03.2010 il veicolo di proprietà di un soggetto, assicurato con la convenuta, aveva subito un danno per esclusiva responsabilità del conducente di altro veicolo; in seguito, il proprietario del veicolo aveva ceduto alla società attrice, esercente l'attività di autocarrozzeria, il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte; la convenuta aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dall'autovettura, ma aveva rifiutato di pagare il corrispettivo per l'auto sostitutiva che l'autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente.
Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, emanata secondo equità, rigettò la domanda, rilevando l'illiceità del credito de quo, in quanto derivante dall'esercizio di un'attività di intermediazione/finanziamento in assenza dei requisiti di legge, ovvero da un'illegittima attività sistematica di autonoleggio, con richiesta non del pagamento del servizio, ma della cessione del credito da parte di danneggiati da sinistri stradali. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Trento, con la sentenza n. 737/2017. Avverso tale sentenza propose ricorso in Cassazione, che si è espressa come di seguito riportato...