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Diritto
22 Marzo 2023
Pagare un verificatore per chiudere un occhio è sempre reato
L’imprenditore risponde sempre penalmente qualora per evitare o anche solo per mitigare l’accertamento, corrisponda denaro a un verificatore-funzionario dello Stato.
Contrariamente all’equivoco generato dopo la “non condanna” di un imprenditore lombardo che, in qualità di legale rappresentante di una società sottoposta ad attività di ispezione tributaria, era finito a processo per aver corrisposto denaro a un funzionario della Guardia di Finanza per mitigare eventualmente gli esiti dell’accertamento, si può ben affermare che l’imprenditore è sempre penalmente responsabile di una tale condotta, anche se in ciò risulta essere stato soltanto indotto e non costretto al pagamento.
Le ragioni dell'elargizione si possono rinvenire distintamente nella “costrizione” (317 c.p.) o anche solamente nell'induzione (ex art. 319-quater c.p.). In quest’ultimo caso, che è quello che interessa per il presente commento, la condotta si configura come conseguenza dell'azione di persuasione, suggestione o anche come inganno (sempre che in tale ultima circostanza non si versi nell'induzione in errore) e, comunque, in una sorta di pressione psicologica, che assume un tenue valore condizionante rispetto alla libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di un ampio margine decisionale, finisce con il prestare consapevolmente acquiescenza alla richiesta della prestazione che in ogni caso non risulta “dovuta”, perché giustificata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale: dato...