Con circolare 11.03.2021, n. 42 l'Inps ha fornito istruzioni sulla corretta applicazione della normativa del congedo obbligatorio e congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente, anche alla luce dalla legge di Bilancio per il 2021.
In prima battuta viene ricordata la proroga anche per il 2021 di tale istituto, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012. Si ricorda a seguire che è stato poi previsto l'ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o, in caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale, dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2021.
Sono tenuti a presentare domanda di accesso all'Inps solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto, mentre in caso di anticipazione del datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta, esclusivamente al proprio datore di lavoro, la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Inps. In tale ultimo caso, infatti, è il datore di lavoro a comunicare all'Inps le giornate fruite, tramite denuncia Uniemens.
Il congedo facoltativo dei papà è invece costituito da una...