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Imposte dirette 20 Maggio 2026

Parcella pagata con crediti fiscali: compenso imponibile e ritenuta

Il credito trasferito al professionista non è un semplice mezzo di saldo: può diventare reddito già al momento dell’acquisizione.

La parcella pagata con crediti fiscali non può essere trattata come una vicenda neutra, quasi fosse una modalità di incasso priva di conseguenze tributarie. È proprio qui che, nella prassi, si annida l'equivoco più frequente. Il cliente non dispone di liquidità, ma ha nel cassetto fiscale un credito cedibile. Il professionista accetta quel credito in luogo del pagamento ordinario. Civilisticamente lo schema richiama la prestazione in luogo dell'adempimento, con la logica della datio in solutum. Se l'oggetto trasferito è un credito, occorre considerare anche l'art. 1198 c.c., in base al quale l'estinzione dell'obbligazione dipende, salvo diversa volontà delle parti, dall'effettiva riscossione del credito ceduto. Detto in termini operativi: l'accordo deve chiarire se la parcella si considera saldata subito, oppure solo quando il credito diventa effettivamente utilizzabile o monetizzabile. Questa precisazione non è formale: incide sulla prova dell'incasso, sulla contabilità e sul rapporto con il sostituto d'imposta.Sul piano fiscale il ragionamento si sposta sull'art. 54 del Tuir, nella formulazione derivante dalla riforma del reddito di lavoro autonomo attuata con il D.Lgs. 192/2024, applicabile dal periodo d'imposta 2024. Il reddito professionale comprende tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione all'attività esercitata. Non conta soltanto il denaro: conta l'utilità economica ricevuta. Perciò, se a fronte di una parcella di 10.000 euro il...

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