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Diritto 03 Giugno 2019

Parcheggio sul fondo altrui: è un diritto personale o servitù?


Solo se le parti abbiano inteso costituire una vera e propria servitù, il diritto è trasmissibile unitamente alla cessione dei fondi secondo il principio di ambulatorietà; altrimenti il diritto (se qualificato “personale”) deve essere contenuto nell'atto di vendita per essere opposto all'acquirente. La servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, appartenente a un diverso proprietario. La formulazione della norma non tipizza, in modo tassativo, le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù volontaria, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale. Pertanto, per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo, ma il fatto che esso sia concepito come qualità del fondo in virtù del rapporto, istituito convenzionalmente, di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l'incremento di utilizzo che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato a un'attività personale del singolo beneficiario. Entro tali limiti, qualunque utilità che non sia di carattere puramente soggettivo e che si concretizzi in un vantaggio per il fondo dominante, in relazione alle caratteristiche e alla destinazione del...

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