Altre imposte indirette e altri tributi
28 Febbraio 2026
Passaggi generazionali e imposta indiretta sulle partecipazioni
L’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, come riscritto dal D.Lgs. 139/2024, delimita l’esenzione per trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo, superando gli orientamenti restrittivi su società senza impresa e holding statiche.
Il tema fiscale delle donazioni di aziende e di partecipazioni ha generato controversie interpretative in ordine alle cd. società senza impresa, intendendosi con tale espressione quelle società che non svolgono un’attività secondo le ordinarie dinamiche di mercato, come ad esempio le società che svolgono funzioni di gestione patrimoniale e le cd. holding statiche.L’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 (TUSD) dispone il non assoggettamento ai fini delle imposte di successione e di donazione dei trasferimenti, anche effettuati mediante patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, nonché di quote sociali e azioni. In ordine all’irrilevanza impositiva delle donazioni delle partecipazioni l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 552/2021, aveva negato l’esenzione a quei trasferimenti che non si raccordino a società che non siano espressive di un’autentica realtà imprenditoriale meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale. Sulla base di tale stringente angolo valutativo rimanevano escluse dall’agevolazione le partecipazioni di controllo di società di mero godimento, prive, quindi, degli ordinari impulsi di mercato.Anche la Cassazione (ord. 28.02.2023, n. 6082) aveva ritenuto che, in raccordo con la ratio legis dell’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, per l’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni nel caso di trasmissione di quote di società di...