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Società e contratti 23 Settembre 2026

Passaggio generazionale, dall’illusione al rigore della sostanza

L’esenzione TUSD ex art. 3, c. 4-ter richiede la reale cessione del controllo: senza sostanza il beneficio decade. Cassazione e Agenzia delle Entrate negano l’agevolazione quando il donante conserva poteri che condizionano la gestione.

Quando si affronta il passaggio generazionale d’impresa, l’imprenditore tende spesso a considerare la leva fiscale come un automatismo: si dona ai figli e il Fisco arretra. La realtà tecnica è assai più complessa. L’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 (TUSD) introduce l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, quote e azioni a favore di coniuge e discendenti, anche mediante patti di famiglia. Ma l’agevolazione, aggiornata dal D.Lgs. 139/2024 dal 1.01.2025, non è un premio a pioggia: è una norma a causa di scopo, condizionata alla reale tutela della continuità aziendale.

Analizzando la struttura del dettato normativo, l’esenzione poggia su pilastri precisi. Nelle società di capitali, il beneficio spetta unicamente per le partecipazioni che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ex art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., ossia la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Tale controllo, o l’esercizio dell’attività per l’azienda, deve essere mantenuto per almeno 5 anni. Inoltre, la norma impone un rigido formalismo: ciascun beneficiario deve rendere una contestuale dichiarazione di impegno all’atto o nella dichiarazione di successione. Il contrasto con una sola prescrizione fa cadere l’agevolazione, determinando decadenza, imposta ordinaria, sanzioni e interessi.
Nel passaggio dalla norma alla realtà applicativa di prassi e giurisprudenza emergono i veri scogli strategici. Per anni si è creduto che bastasse trasferire la maggioranza aritmetica delle quote. Fisco e magistratura hanno invece imboccato una strada di estremo rigore sostanziale.
Pensiamo alla scelta di dividere paritariamente le partecipazioni tra i figli per equità familiare. Con l’ordinanza n. 6799/2026, la Cassazione ha chiarito che l’assegnazione del 50% delle quote a ciascun figlio fa perdere l’esenzione a entrambi. Nessuno dei 2 acquisisce la maggioranza dei voti. E non c’è clausola di unanimità che tenga: il veto non è controllo di diritto e le norme esentative non ammettono interpretazioni estensive.
Lo stesso rigore riguarda usufrutto e nuda proprietà. Se il genitore si riserva l’usufrutto e l’atto non assegna espressamente il voto al nudo proprietario ex art. 2352 c.c., il figlio non acquisisce i voti e l’agevolazione salta (Cass., ord. n. 6614/2026). Servono clausole chiare fin dal rogito (risposta n. 271/2025).

Il vero punto di svolta risiede nel controllo sostanziale. La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 143/2026, in linea con la Cassazione (ord. n. 6616/2026), ha sbarrato la strada alle donazioni apparenti con voto trasferito solo sulla carta. Nel caso esaminato, a fronte del passaggio del 95% della nuda proprietà con voto al figlio, lo statuto riservava al padre la presidenza/amministrazione, la gestione delle controllate e il gradimento sui soci, con quorum del 96% per le modifiche. Risultato? L’esenzione è stata negata: se il donante conserva poteri che condizionano l’autonomia gestionale del donatario, l’effettivo passaggio generazionale non si è verificato.
Infine, si ricorda che la dichiarazione va resa personalmente da ciascun beneficiario contestualmente all’atto (Cass., ord. n. 7965/2026).
La pianificazione fiscale non ammette finzioni: per azzerare l’imposta occorre cedere davvero il comando dell’impresa.