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Revisione e controllo 30 Settembre 2026

Passività latenti e contestazioni e/o contenziosi in essere

L’attività del revisore finalizzata all’esame di contenziosi e/o contestazioni latenti alla chiusura dell’esercizio.

La tematica deve essere affrontata partendo dalla disposizione di legge prevista dall’art. 2424-bis c.c. e, più precisamente, dal c. 3, che prevede che gli accantonamenti per rischi e oneri (cioè quelli che affluiscono nell’apposita voce del conto economico in funzione della natura del costo) possono essere effettuati solo per coprire perdite (o debiti) di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. Ciò significa, ed è noto e non in discussione, che non si possono più imputare a bilancio accantonamenti generici che devono essere gestiti solo in fase di destinazione degli utili da parte dell’assemblea dei soci. Quindi l’iscrizione dell’accantonamento può avvenire per questioni certe o probabili nel “se” ma incerte nel “quanto e/o nel quando”, mentre le questioni certe o probabili nel “se” e determinate nel quanto e nel quando costituiscono debiti.Si ricorda anche che l’art. 2427, n. 9, c.c. obbliga a inserire in nota integrativa una stima delle passività potenziali.Queste argomentazioni di legge hanno fatto sì che l’OIC, in qualità di Standard setter, abbia previsto nel principio 31 la necessità di acquisire notizie su questo tipo di passività che può generarsi da contenziosi, contestazioni o altre vicende che generino un potenziale esborso a carico della società.Da qui la necessità da parte del revisore di ottenere...

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