A seguito della conversione in legge del decreto Sicurezza (D.L. 159/2025 convertito in L. 198/2025), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato alcuni utili chiarimenti interni tramite nota 22.01.2026, n. 609.
Nello specificare le novità introdotte dal decreto Sicurezza in tema di patente a crediti, viene precisato che le decurtazioni dei crediti di cui ai punti 21 e 24 della tabella I-bis del D.Lgs. 81/2008, relative all’utilizzo di lavoratori irregolari (in nero, con aggravanti per lavoratori stranieri, minori o percettori di Reddito di cittadinanza/Assegno di inclusione/Supporto per la formazione), avvenute dal 1.01.2026, avverranno a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, senza dover necessariamente attendere l’atto definitivo, indipendentemente dalla diffida obbligatoria.
Per gli illeciti commessi fino al 31.12.2025 resta invece valido il precedente regime che prevedeva la decurtazione a seguito di diffida obbligatoria (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione). Ovviamente, dal 1.01.2026, eventuali sopravvenute circostanze, che vadano a incidere sull’efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento, comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
Si ricorda altresì che, per gli illeciti commessi dal 1.01.2026, i crediti decurtati per qualsiasi casistica di lavoro nero sono diventati 5 (a seguito dell’accorpamento dei punti 21/22/23 della succitata tabella I-bis), mentre in precedenza erano suddivisi per tipologia con differenziazione dei crediti decurtati a seconda dei casi e della durata di impiego dei lavoratori in nero (1, 2 o 3). Continua a permanere la decurtazione di un credito aggiuntivo per le aggravanti sopra citate.
Un chiarimento che si reputa molto interessante, scaturente dalla nota dell’INL, riguarda il massimo di crediti decurtabili nelle casistiche oggetto delle novità introdotte. Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in tema di decurtazione dei crediti, di base prevede che se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo siano contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. A seguito delle novità introdotte dal 1.01.2026, l’INL specifica che per le violazioni legate ai punti 21 e 24 inerenti al lavoro nero e irregolare, tale limitazione non sarà più vigente, in quanto è prevista la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare” più 1 in presenza delle eventuali aggravanti. Pertanto, in caso di lavoro irregolare viene adottato un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, che prevede la moltiplicazione del numero di lavoratori irregolari per il numero di crediti previsti dalla tabella, senza limiti.
Gli ispettori saranno pertanto tenuti a suddividere i comportamenti da tenere, a seguito di quanto sopra esposto, in base agli illeciti commessi fino al 31.12.2025 o dal 1.01.2026.
