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Diritto 26 Luglio 2022

Patteggiamento e confisca nei confronti dell’ente

L’istituto del patteggiamento con riferimento all’illecito amministrativo dell’ente è disciplinato dall’art. 63 D. Lgs. 231/2001.

La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza 7.04.2022, n. 18652, si pronuncia in materia di confisca, chiarendo i confini dell’applicabilità della suddetta sanzione nell’ipotesi di definizione del procedimento pendente nei confronti dell’ente tramite il rito alternativo del patteggiamento. L'art. 63 D. Lgs. 231/2001 prevede che il patteggiamento sia applicabile senza limitazioni nei confronti dell’ente nei casi di illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria. Negli altri casi, invece, si può ricorrere al patteggiamento solo laddove il giudizio nei confronti dell’imputato (persona fisica alla quale viene contestato il reato presupposto) sia stato già definito ovvero sia definibile a norma dell’art. 444 c.p.p. In particolare, la riduzione di cui all’art. 444 c.p.p. è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria. Tuttavia, se il giudice dovesse ritenere applicabile una sanzione interdittiva definitiva, dovrebbe rigettare la richiesta. Ebbene, la Corte con la sentenza in esame, in primo luogo, ribadisce il carattere obbligatorio della confisca che, ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 231/2001, “è sempre disposta” con la sentenza di condanna, con riferimento al profitto o al prezzo del reato. Tuttavia, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritiene si debbano distinguere 2 ipotesi: il...

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