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Diritto 09 Agosto 2021

Patteggiamento in presenza di dichiarazione fraudolenta

In ambito tributario, la condizione necessaria per il beneficio è l'integrale estinzione del debito.

Il patteggiamento consiste in un procedimento speciale avente a oggetto l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero, volto a chiudere senza giudizio una vicenda penale con particolare riguardo all'entità della pena da irrogare. Tale procedimento definitorio è regolato dall'art. 444, c. 1 c.p.p. In pratica con il patteggiamento, qualora concesso, l'imputato otterrà una riduzione della pena fino al limite di 1/3, rinunciando a far valere tutti i motivi che astrattamente avrebbero potuto dimostrare la propria innocenza. In ambito penale-tributario l'istituto è regolato dall'art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 e, dalla lettura della norma, si deduce agevolmente che la condizione richiesta per l'accesso al patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. è l'estinzione integrale del debito tributario. In pratica, viene previsto che antecedentemente alla dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado l'imputato provveda all'integrale pagamento del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Tale assunto, oggetto di difformi orientamenti da parte dei giudici di legittimità, è stato nuovamente affermato con la recente sentenza n. 28950/2021. Caso - Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ha presentato ricorso per Cassazione,...

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