Un'altra conferma dalla Cassazione sulla possibilità di accedere al rito alternativo in caso di infedele o omessa dichiarazione.
Viene impressa un'ulteriore impronta alla scia di pronunce di legittimità favorevoli al contribuente sul patteggiamento in caso di reati tributari. Per i reati di omessa o infedele dichiarazione si può accedere al patteggiamento senza aver estinto preventivamente il debito tributario, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 11620/2021 che ricalca, confermandone l'orientamento, altre precedenti sentenze (7415/2021, 10800/2019, 48029/2019, 38684/2018).
L'art. 13-bis, c. 1 D.Lgs. 74/2000 prevede, al di fuori dei casi di non punibilità, la possibilità della riduzione alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie per i reati tributari se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, viene estinto mediante integrale pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie. Al c. 2, viene subordinata l'applicazione della procedura prevista dall'art. 444 c.p.p., alla ricorrenza della circostanza sopra richiamata, ossia l'estinzione preventiva del debito tributario.
La norma, tuttavia, va letta in parallelo con l'art. 13, c. 1, D. Lgs. 74/2000, dove viene disposta la non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, c. 1 (omesso versamento di ritenute, di Iva e indebita compensazione) qualora venga estinto il debito prima...