Diritto del lavoro e legislazione sociale 05 Giugno 2024

Patto di non concorrenza: condizioni di applicazione

Il patto di non concorrenza regola lo svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Ne analizziamo le peculiarità.

In base alle previsioni dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Si tratta di un accordo volontario, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, che può essere concluso all’atto dell’assunzione, nel corso del rapporto, al momento della cessazione, a rapporto terminato. Lavoratori e mansioni - Il patto di non concorrenza può riguardare non solo i dirigenti e gli altri dipendenti apicali, ma anche impiegati generici, operai e commessi, per qualsiasi attività che possa competere con quelle del datore. Forma e durata - Il patto di non concorrenza, a pena di nullità, deve essere stipulato in forma scritta e contenere il vincolo entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo; deve prevedere inoltre un corrispettivo per il lavoratore. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopra indicata. Oggetto del patto - L’oggetto del patto è l’attività il cui esercizio è inibito. Si può trattare di qualsiasi attività che possa competere con quella del datore, senza limitazione alle mansioni già espletate. Il vincolo può riguardare una nuova...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.