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Altre imposte indirette e altri tributi 23 Luglio 2026

Patto di famiglia: l’esenzione non ammette ingerenze del dante causa

La riserva al disponente di diritti amministrativi privi di potere deliberativo non esclude il controllo di diritto dell’avente causa: la lettura dell’Amministrazione Finanziaria trascura l’art. 2479, c. 1, c.c. e la casistica della Cassazione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 143/2026 ha riguardato la conciliabilità dei presupposti prescritti per la fruizione del regime fiscale di cui all’art. 3, c. 4-ter TUSD in ordine a una donazione, avvenuta con l’impiego dello strumento giuridico del c.d. patto di famiglia ex art. 768 e seguenti c.c., del 95% della nuda proprietà con attribuzione del diritto di voto della partecipazione di una società holding Alfa che svolge anche l’attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’intendimento è quello di dar seguito a un progressivo passaggio generazionale nei confronti dell’unico figlio dell’istante allo scopo di garantire continuità aziendale alla società.L’Istante rappresenta che manterrà l’usufrutto vitalizio della partecipazione introducendo al contempo nello statuto societario la riserva di alcuni diritti amministrativi e precisamente: il diritto di essere nominato amministratore della società, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione; il diritto spettante di rappresentare la società e di votare nelle assemblee delle società da essa partecipate chiamate a deliberare su taluni ambiti decisionali. Inoltre, l’art. 11 della bozza di statuto prevede il voto favorevole di partecipazioni che rappresentino almeno il 96% dei complessivi diritti di voto per le decisioni riguardanti le modifiche dello statuto.L’Amministrazione Finanziaria, ai fini della fruizione dell’esenzione ex art. 3,...

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