RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 09 Giugno 2026

Patto di famiglia: niente esenzione senza controllo effettivo

Nelle risposte agli interpelli 115-116/2026 l'Agenzia subordina l'agevolazione ex art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 all'effettivo subentro dei beneficiari; né la maggioranza formale dei voti né la nuda proprietà bastano se il disponente conserva la gestione.

Con le risposte agli interpelli 4.06.2026, nn. 115 e 116 l'Agenzia delle Entrate è tornata sull'esenzione dall'imposta di successione e donazione per il passaggio generazionale, prevista dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990. La norma, nella versione rinnovata dal D.Lgs. 139/2024, distingue gli obblighi da rispettare nei 5 anni a seconda che si trasferisca un'azienda, una quota di controllo di società di capitali o altre quote sociali. Il filo conduttore di entrambi i documenti (sulla scia della pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/2020) è che l'agevolazione non premia la veste giuridica del trasferimento, ma l'effettivo subentro dei beneficiari nella titolarità dell'impresa: se, viceversa, il disponente conserva poteri decisionali, l'imposta torna dovuta in misura ordinaria.Nella risposta n. 115/2026, i figli ricevevano azioni di una società di capitali pari al 40,75% del capitale, ma con il 78,36% dei voti in assemblea ordinaria, superando in apparenza la soglia del controllo di diritto (ex art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.). In questo contesto, l'Agenzia ha verificato la struttura statutaria complessiva, verificando la possibilità dei beneficiari di deliberare nell'assemblea ordinaria senza ostacoli da statuto o patti parasociali. Al riguardo è stato osservato che le azioni speciali di classe C trattenute dal disponente (6% del capitale, 11,5% dei voti) attribuivano il diritto di voto determinante sulle operazioni di maggior rilievo (nomina di un amministratore...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.