Paghe e contributi 24 Dicembre 2025

Patto di non concorrenza in busta: quando diventa retribuzione

Il corrispettivo del patto di non concorrenza, quando viene erogato stabilmente durante il rapporto e registrato come voce fissa nel cedolino paga, assume natura di retribuzione (Cass., ord. 15.12.2025, n. 32696).

Un dirigente sottoscrive, all’atto dell’assunzione, un patto di non concorrenza con durata triennale e un corrispettivo mensile. Il pagamento, nella prassi, accompagna l’intero rapporto e compare in busta come componente fissa. Alla cessazione nasce una domanda di ripetizione delle somme versate e il giudizio porta a una lettura integrata del rapporto fra clausola e corrispettivo.La Corte d’appello di Milano esamina il patto alla luce dell’art. 2125 c.c., ne afferma la nullità e, sul trattamento economico, valorizza un dato preciso: l’erogazione prosegue per tutta la durata del rapporto e viene esposta nel cedolino paga come voce stabile. Dentro questa cornice, la somma viene letta come retribuzione, perché la busta paga descrive una componente fissa del trattamento mensile.Punto economico della continuità - Un corrispettivo nasce per remunerare un vincolo destinato a operare dopo la cessazione; tuttavia, la sua fisionomia cambia quando entra nel flusso mensile con regolarità e con una codifica da voce fissa. In quel momento la somma integra il reddito periodico e partecipa alle basi di calcolo che guardano alle componenti stabili, a partire dal Tfr e dalle voci costruite sul trattamento continuativo. L’etichetta contrattuale perde forza quando la prassi rende il pagamento assimilabile a una quota di salario. La stabilità del pagamento favorisce l’idea di un corrispettivo “di rapporto”, percepito mese dopo mese. Quando il vincolo post-cessazione...

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