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Lavoro
17 Ottobre 2023
Patto di non concorrenza: quale tassazione e contribuzione applicare
Il patto di non concorrenza regola lo svolgimento dell’attività del lavoratore in un periodo successivo alla cessazione del rapporto. Può essere concluso all’atto dell’assunzione, nel corso del rapporto, alla cessazione o successivamente.
Il patto di non concorrenza consiste in un accordo volontario, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, che può essere concluso all’atto dell’assunzione, nel corso del rapporto, al momento della cessazione, a rapporto terminato.
In base alle disposizioni dell’art. 2125 c.c. “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente”.
In assenza di indicazioni normative in materia, si considera ammissibile il pagamento del corrispettivo:
con cadenza periodica dall’atto dell’assunzione o dal mese di sottoscrizione del patto (per contratti stipulati in corso di rapporto);
interamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora il corrispettivo concordato sia erogato in costanza del rapporto di lavoro e con periodicità (ad esempio mensile, trimestrale, annuale), lo stesso rappresenta a tutti gli effetti retribuzione, con la conseguenza che diventa a pieno titolo parte...