Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Settembre 2026
Patto di non concorrenza, quando è valido e come si tassa
Forma scritta ad substantiam, corrispettivo congruo, durata massima di 3 anni (5 per i dirigenti) e limiti di oggetto, tempo e luogo sono le condizioni di validità; contribuzione e tassazione dipendono dal momento in cui il compenso è erogato.
Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza consiste nell’obbligo, in capo al lavoratore, di non svolgere attività lavorativa per conto proprio o come lavoratore subordinato in concorrenza con il datore di lavoro presso il quale ha risolto il rapporto. Il patto è applicabile a tutti i rapporti di lavoro, quando il datore di lavoro ritenga che la propria attività possa subirne un danno o un pregiudizio.Il patto può essere redatto e sottoscritto in qualsiasi momento: all’atto dell’assunzione, durante lo svolgimento del rapporto, alla sua conclusione o successivamente.Le condizioni essenziali perché il patto sia ritenuto valido sono:- la forma scritta, richiesta ad substantiam, perché il patto verbale non ha valore legale: può essere inserito nel contratto o in una scrittura privata a parte;- il corrispettivo. La legge non ne quantifica l’importo, ma è sottinteso che debba essere congruo rispetto all’obbligo imposto al lavoratore. La giurisprudenza ritiene valida una quantificazione, calcolata sulla RAL del dipendente, del 30-35% se il patto vale sul territorio nazionale, del 10-20% se è limitato a livello regionale e del 50% se si estende all’Europa. In mancanza di corrispettivo il patto è nullo e il lavoratore non resta vincolato; il corrispettivo può essere erogato mensilmente in busta paga oppure in un’unica soluzione, alla cessazione del rapporto di lavoro o successivamente;- l’indicazione della durata, che non può superare i 3...