Il difensore che intende impugnare un provvedimento inserito nel fascicolo telematico, ne può certificare la conformità all’originale ai sensi del c. 9-bis, art. 16-bis, D.L. 179/2010, ma laddove manchi l’attestazione di deposito del cancelliere, non potrà sostituirsi a quest’ultimo.
L’art. 133 c.p.c., non modificato dalla disciplina normativa del processo telematico, dispone al comma 1, che "la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata" e al comma 2 che "il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma...".
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito, in ordine all'attività demandata al cancelliere, che "si tratta di un deposito in cancelleria" del quale il cancelliere dà atto in calce alla sentenza, “ed è evidente che un deposito effettuato presso un ufficio pubblico non può risolversi nella semplice traditio brevi manu della sentenza al cancelliere, risultando assolutamente indispensabile che nel luogo individuato per il deposito (la cancelleria) questo risulti ufficialmente”.
E’ quindi necessario l'inserimento dell'atto oggetto di deposito nell'elenco cronologico delle sentenze esistente nella suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, non fosse altro perché una sentenza non identificabile non può neppure risultare ufficialmente depositata e sarà tale inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze il mezzo attraverso il quale si realizzerà ufficialmente il "deposito in cancelleria" della sentenza e, al contempo, la pubblicità necessaria alla sua conoscibilità (cfr....