La comunicazione della PEC dell’amministratore, seppure tardiva, è consigliabile al fine di evitare il raddoppio degli importi e l'assegnazione d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 13 D.L. 159/2025, le imprese iscritte nel Registro delle Imprese erano tenute a comunicare il domicilio digitale dell’amministratore unico, dell'amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del consiglio di amministrazione, entro il 31.12.2025. Deve trattarsi di un indirizzo univoco, non coincidente con quello dell'impresa. Superato il termine del 31.12.2025 si sono aperti 2 scenari distinti, a seconda che l'impresa risulti integralmente omissiva oppure proceda o abbia già proceduto a una regolarizzazione spontanea, ancorché tardiva, oggetto in questi giorni dell’invio delle prime sanzioni. Nel caso di assoluta inottemperanza, qualora il Registro delle Imprese accerti d'ufficio la mancata comunicazione, trova diretta applicazione l'art. 13, c. 4 D.L. 159/2025, il quale rinvia all'art. 16, c. 6-bis D.L. 185/2008. Tale norma impone la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, determinando un importo edittale tra 206 e 2.064 euro; è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta (pari al doppio del minimo, essendo l'importo più favorevole), ovvero 412 euro. Contestualmente all'irrogazione della sanzione pecuniaria, l'Ufficio procede all'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale per il ricevimento di notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, ovverosia una PEC valida a tutti gli effetti sotto il profilo della ricezione, ma che...