PEC amministratori, nulla da fare per l’utilizzo della PEC societaria
La legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di PEC agli amministratori, escludendo però quelli delle società di persone. Vietata la coincidenza tra PEC societaria e personale. Restano criticità sulla raggiungibilità telematica degli amministratori esclusi.
L’art. 1, c. 860 della legge di Bilancio 2025 aveva modificato la norma sull’obbligo per le aziende di dotarsi di indirizzo PEC (art. 5, c. 1 D.L. 18.10.2012, n. 179) aggiungendovi, in fine, le parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".In realtà l’obbligo di pubblicare in visura l’indirizzo PEC è del 2008, ma dall'entrata in vigore della legge di Bilancio vale a dire il 1.01.2025 è scattato l’obbligo per le imprese che siano costituite a decorrere da questa data, (o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data).Ma l’obbligo di cui all’art. 16, c. 6 D.L. 185/2008, che appunto viene esteso agli "amministratori di imprese costituite in forma societaria", è tale per "tutte le imprese, già costituite in forma societaria", il che comporta l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1.01.2025.La soluzione cui si era pensato e si è dato anche massivamente seguito, era stata l’indicazione in visura del medesimo indirizzo Pec della società, ma indicato appunto quale indirizzo personale degli amministratori.Questa soluzione era stata già oggetto di censura da parte del MIMIT che con nota del 12.03.2025, scoraggia fortemente la coincidenza della Pec societaria con la Pec che gli amministratori devono pubblicare e...