Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Marzo 2025

PEC invalida o inattiva

Qualora l’indirizzo PEC risulti invalido o inattivo, ai fini della notifica ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, l’agente per la riscossione non deve effettuare un secondo invio.

Con l’ordinanza 13.02.2025, n. 3703 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza della C.T.R. Campania n. 8741/2021 con la quale i giudici di merito avevano accolto le doglianze della società ricorrente che aveva eccepito la nullità dell’intimazione di pagamento per omessa notifica di alcune cartelle e, conseguentemente, la prescrizione e decadenza della pretesa impositiva. In particolare, l’eccezione riguardava il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’allora vigente art. 60 D.P.R. 600/1973, riguardante appunto le notificazioni, nonché l’art. 26 D.P.R. 602/1973, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento. Attualmente, le disposizioni sulla notificazione al domicilio digitale sono indicate nell’art. 60-ter D.P.R. 600/1973.Le notifiche degli atti impositivi e degli atti della riscossione nei confronti degli imprenditori avviene all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese ed inserito nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Nel caso di specie, la notifica fu effettuata al corretto indirizzo, ma la ricevuta del gestore di posta certificata evidenziava l’invalidità di tale indirizzo. Ricorrendo tale ipotesi, il citato art. 60 (ora 60-ter) prevede che si proceda alla notificazione tramite il deposito telematico nell’area riservata del sito internet di Infocamere e alla pubblicazione, entro il 2°...

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