RICERCA ARTICOLI
Diritto 27 Febbraio 2023

Pec piena del destinatario: effetti della notifica

La Suprema Corte rivede il precedente orientamento relativo alla validità della notifica compiuta in una casella piena, ritenendo che sia onere del notificante procedere a una nuova notifica presso il domicilio fisico.

L’art. 16-sexies D.L. 18.10.2012, n. 179, e ss. modifiche, prevede che le notifiche degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario quando non è possibile, per cause imputabili al destinatario, la notifica presso l’indirizzo di posta certificata risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis D.Lgs. 82/2005 (Inipec) nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministro della Giustizia (Geginde). Un recente orientamento della Suprema Corte aveva ritenuto che la notifica compiuta ad una casella di posta del destinatario “piena”, si dovesse considerare perfezionata ed efficace con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la casella di posta del destinatario piena, essendo onere del destinatario curarsi della gestione dello spazio della propria Pec per l’archiviazione e ricezione di nuovi messaggi (Cass. 11.02.2020, n. 3164). Tale decisione basava la propria ratio sull’art. 149-bis, c. 3 c.p.c. in tema di notifiche a mezzo posta elettronica eseguite dall’ufficiale giudiziario, secondo cui “la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario” e ciò per effetto di quanto stabilito dal D.M. 44/2011 (art. 20) e D.M. 179/2012 in base ai quali il...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.