L'art. 172 del Tuel e l'art. 107, c. 5, del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020 ) in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dello spazzamento nel territorio comunale.
Il Piano Economico Finanziario è un allegato obbligatorio del bilancio di previsione che deve essere approvato ogni anno dal Consiglio dell’ente locale, al fine di determinare la spesa per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dello spazzamento nel territorio comunale.
Questo servizio viene svolto direttamente dalle amministrazioni comunali o dato in gestione a una società attraverso forme di affidamento diretto.
Sebbene la stesura del piano economico finanziario sia propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione, da 2 anni questo documento viene adottato dopo l’approvazione del bilancio di previsione perché il legislatore ha previsto il differimento del termine di approvazione delle tariffe Tari e quindi anche del PEF, oltre la scadenza del previsionale.
In particolare, quest’anno il termine per approvare le tariffe Tari e quindi anche il PEF è stato differito al 31.07.2021.
Dall’anno 2020 le amministrazioni locali sono soggette alle disposizioni emanate dall’Arera per la redazione del piano economico finanziario, le quali impongono agli enti o alla società affidataria del servizio di RSU di trasmettere il PEF alla società di regolamentazione dei rifiuti, prima di approvarlo in Consiglio, per la necessaria asseverazione.
In base al comma 6.3 della delibera Arera n. 443/2019, l’attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo...