L'operazione è soggetta al disposto dell'art. 2806 C.C. e quindi il diritto si costituisce con l'iscrizione del relativo atto nel Registro delle Imprese (Cass., sez. I, 27.11.2019, n. 31051), non con il suo deposito.
Ai sensi dell'art. 2787 C.C. il creditore ha diritto di farsi pagare con la cosa ricevuta in pegno, purché il bene rimanga nel possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti e il pegno risulti da scrittura con data certa che contenga indicazioni del bene o del credito. Tale disposizione riguarda il solo profilo della prelazione e come tale suppone che, per entrare in applicazione, il relativo diritto (di pegno, appunto) sia stato costituito.
In caso di quote di Srl, pertanto, è necessario previamente conoscere il momento in cui il pegno sia costituito. Sul punto l'art. 2471-bis C.C., pur riguardando specificamente il pegno di quote di Srl, non fa cenno delle modalità costitutive del relativo diritto. È pertanto necessario analizzare la normativa generale del pegno, di cui all'art. 2784 e successivi C.C., che contiene 3 distinte serie normative, che risultano intese a regolare, senza lasciare residui spazi di vuoto, le modalità costitutive di questo diritto: con riferimento ai beni mobili (art. 2786 e ss. C.C.), ai crediti (art. 2800 e ss. C.C.), nonché ai "diritti diversi dai crediti" (art. 2806 C.C.).
Le quote della Srl non possono essere considerate beni mobili, non essendo formate da titoli azionari; rappresentando la "partecipazione" dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, e quindi a una "posizione contrattuale" dei soci,...