Pegno irregolare e revocatoria: i confini tracciati dalla Cassazione
La Cassazione ribadisce che il pegno irregolare richiede la disponibilità immediata del bene da parte del creditore. In assenza di questa facoltà, la garanzia resta ordinaria e soggetta a revocatoria fallimentare.
L’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione 15.11.2025, n. 30174 offre l’occasione per tornare sui presupposti che distinguono il pegno regolare dal pegno irregolare, con significative ricadute nell’ambito della revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. (oggi art. 166 del Codice della crisi).La decisione si inserisce nel solco di un orientamento costante secondo cui il pegno irregolare richiede la traslazione immediata della disponibilità materiale ed economica del bene (Cass. nn. 16618/2016 e 7563/2011). In mancanza, il pegno conserva natura ordinaria: il bene resta del debitore sino all’escussione, a tutela dei creditori e del principio di par condicio.Il caso riguardava un mutuo chirografario garantito da pegno su libretto di deposito e da fideiussione, nell’ambito del quale la banca aveva imputato al rientro 2 rimesse eseguite nel semestre sospetto, provenienti dal medesimo libretto vincolato. La Corte d’appello di Bari aveva escluso che il contratto prevedesse, “in nessun punto”, un diritto della banca di disporre immediatamente delle somme vincolate, precisando che la facoltà di imputazione era subordinata al previo inadempimento, circostanza non verificatasi perché il mutuo era stato estinto anticipatamente e non per effetto di una decurtazione derivante da morosità.La Cassazione conferma tale lettura, richiamando la costante giurisprudenza per cui il discrimine decisivo è l’immediata e incondizionata disponibilità del bene da...