Solo il pegno rotativo permette di sottrarre il vincolo pignoratizio sui nuovi titoli acquistati con le somme ricavate dal rimborso o vendita dei titoli dati in garanzia all’azione revocatoria.
La Suprema Corte, con ordinanza 15.05.2023, n. 13138, ha analizzato l’interessante questione di ammissione al passivo di un credito con collocazione pignoratizia. Il giudice delegato aveva riconosciuto il privilegio pignoratizio ad un credito garantito da titoli sulla base di un accordo stipulato dalle parti in cui si garantiva un finanziamento con obbligazioni a termine e con il patto esplicito che, alla loro scadenza o rimborso, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferita sulle somme incassate. Il giudice di merito aveva riconosciuto natura rotativa al successivo accordo con cui si conveniva che le somme incassate sarebbero state investite in nuovi titoli a loro volta dati in pegno.
La Suprema Corte ha negato tale natura rotativa ai due diversi accordi, riconoscendo invece natura novativa dei contratti. In particolare, ha ritenuto che nel primo accordo con cui si conveniva il vincolo pignoratizio delle eventuali somme incassate dal rimborso dei titoli dati in pegno, nulla si precisava per il caso in cui dette somme fossero state impiegate per l’acquisto di nuovi titoli. Il successivo accordo pertanto, che, richiamando il precedente patto pignoratizio, estendeva la garanzia ai nuovi titoli acquistati con le somme incassate dal rimborso dei titoli dati in precedente garanzia, aveva natura novativa e non rotativa.
Infatti, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “il patto di rotatività” del pegno...