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Lavoro 02 Febbraio 2021

Pensione anticipata “Opzione donna” anche con requisiti entro il 2020

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato la possibilità per chi raggiunge i requisiti entro il 31.12. Con messaggio 217/2021, l’Inps ha diramato le prime istruzioni.

L'art. 1, c. 336 della legge di Bilancio per il 2021 modifica l’art. 16, c. 1 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019, stabilendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo viene riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2020, in luogo del 31.12.2019, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. La stessa disposizione, modificando l’art. 16, c. 3 D.L. 4/2019, posticipa al 28.02.2021 (in luogo del 29.02.2020) la data entro la quale il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.
Tenuto conto della data del 1.01.2021 di entrata in vigore della L. 178/2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1.02.2021 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive, e al 2.01.2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Per la decorrenza del trattamento pensionistico delle lavoratrici del comparto scuola e AFAM, trova applicazione l’art. 59, c. 9 L. 27.12.1997, n. 449. Di conseguenza, al ricorrere dei requisiti, le interessate possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente dal 1.09.2021 e dal 1.11.2021.
Il trattamento pensionistico in esame, per le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31.12.2020, può essere conseguito anche dopo la prima decorrenza utile. È da ricordare che il D.L. 4/2019, convertito nella L. 26/2019, ha previsto che le lavoratrici non saranno soggette al regime degli incrementi della speranza di vita mentre rimangono in vigore il particolare regime delle decorrenze e il calcolo della pensione con il sistema contributivo. La decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti; dopo 12 mesi dal raggiungimento del diritto le lavoratrici dipendenti, mentre le lavoratrici autonome dovranno attendere 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Altro tassello è rappresentato dalla scelta della liquidazione della pensione con il sistema contributivo; è da sottolineare che ciò comporta in genere una perdita dell’importo di pensione del 25-30% rispetto alla liquidazione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, per coloro che sono in possesso di 18 anni di contributi al 31.12.1995.