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Imposte dirette 07 Ottobre 2026

Pensione Inps a residenti in Cina: imposizione riservata all’Italia

La risposta n. 179/2026 chiarisce che la pensione Inps percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina resta imponibile esclusivamente in Italia se è erogata nell’ambito della previdenza pubblica.

La pensione corrisposta dall’Inps a un contribuente residente fiscalmente in Cina deve essere assoggettata a imposizione esclusivamente in Italia quando trae origine dal sistema previdenziale pubblico. Non rileva, a questo fine, che il beneficiario abbia svolto l’intera attività lavorativa nel settore privato né che non abbia mai prestato servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione. È la conclusione alla quale giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 1.10.2026 n. 179, esaminando il caso di un pensionato fiscalmente residente nella Repubblica popolare cinese e titolare di un trattamento previdenziale erogato dall’Inps.Il contribuente aveva precisato che la pensione derivava soltanto da rapporti di lavoro con datori privati. Non aveva mai avuto un impiego pubblico né aveva esercitato funzioni per conto dello Stato, di enti territoriali o di altre amministrazioni pubbliche. Sulla base di tali circostanze, riteneva applicabile la regola generale prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Cina. In particolare, l’interessato invocava l’art. 18, paragrafo 1 della Convenzione firmata il 23.03.2019 e ratificata dall’Italia con la L. 182/2024, che stabilisce, in via ordinaria, che le pensioni e le remunerazioni analoghe percepite in relazione a un precedente impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario. Secondo il contribuente, quindi, l’imposizione avrebbe dovuto...

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