RICERCA ARTICOLI
Diritto 20 Maggio 2019

Per essere garantiti bisogna provare i vizi del bene acquistato


Le Sezioni Unite sono intervenute recentemente per definire il contrasto giurisprudenziale sulla questione se sia onere del compratore provare l'esistenza dei vizi o se invece si riversi sul venditore l'onere di provare di avere consegnato una cosa immune da vizi. La Cassazione civile, Sezioni Unite, 3.05.2019, n.11748, ha evidenziato che dal 2013 sono emerse incertezze giurisprudenziali. Le Sezioni Unite, quindi, prendono le mosse dall'art. 1476 C.C., che elenca le obbligazioni principali del venditore: 1) consegnare la cosa al compratore; 2) far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. L'effetto traslativo della proprietà della cosa compravenduta dal patrimonio del venditore a quello del compratore si produce, quando si tratti di cosa determinata, con la conclusione del contratto e quando si tratti di cose determinate solo nel genere, con l'individuazione (prima ancora e indipendentemente dalla loro consegna, se i tempi non dovessero coincidere). Ai sensi dell’art. 1378 C.C., infatti, l'individuazione avviene, "d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti"; può essere precedente o contestuale alla consegna al compratore, secondo le intese tra le parti; quando si tratta di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, può...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.