Il decreto correttivo Omnibus interviene sui termini di decadenza per l'accertamento dei costi pluriennali, introducendo un nuovo comma nell'art. 43 D.P.R. 600/1973. La novità recepisce l'orientamento delle Sezioni Unite del 2021 (pronuncia 25.03.2021, n. 8500), ma lascia aperti alcuni nodi interpretativi, specie sul destino di perdite e crediti d'imposta pluriennali.Con il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026), il legislatore affronta un tema da tempo controverso, ossia entro quali termini l'Amministrazione Finanziaria può contestare componenti negativi del reddito d'impresa che producono effetti su più periodi d'imposta, come gli ammortamenti o le spese pluriennali. Il punto di partenza era la posizione assunta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza sopra citata, secondo cui il Fisco può sindacare la misura dell'aliquota di ammortamento, così come la deducibilità stessa delle quote per difetto di inerenza o di prova documentale, senza essere tenuto a rimettere in discussione, tramite un accertamento specifico, il primissimo periodo d'imposta in cui il bene è stato messo in funzione e la relativa quota è stata portata in deduzione. I giudici avevano chiarito che questo principio vale ogni volta che si è di fronte a situazioni con proiezione pluriennale, comprese le perdite riportabili e le detrazioni fruibili in più annualità.Il decreto Omnibus recepisce ora questo orientamento inserendo il c. 1-bis nell'art. 43 D.P.R. 600/1973. La...