È del 16.04.2019 l’ultima pronuncia della giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 10652/2019 della Cass. Civ. Sez. VI) avente a oggetto l’annosa questione dell'obbligatorietà del contraddittorio. Nello specifico, la vicenda trae spunto dal ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria in seguito all’annullamento di un accertamento, decretato dalla CTR per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. I giudici hanno evidenziato che qualora l’accertamento attenga tributi armonizzati, il Fisco, a pena di invalidità dell’atto d’accertamento e contestazione eventualmente emanato, debba attenersi al pieno rispetto della pratica di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, sempre che il contribuente abbia esposto in maniera puntuale e concreta le ragioni che avrebbe potuto far valere onde mutare l’esito della controversia. Tale evenienza è ritenuta essenziale onde evitare la mera pretestuosità dell’opposizione del contribuente medesimo.
Tale ultimo aspetto risponde funzionalmente all'esigenza dell’amministrazione dello Stato di perseguire un'evidente logica di risultato, depotenziando di vigore giuridico quelle violazioni connesse a vizi c.d. formali, riscontrabili nel contesto dell’azione amministrativa. In attuazione di tali canoni non è, quindi, da ritenere annullabile un atto o un provvedimento che, ancorché...