Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Marzo 2024
Per la Cassazione non occorre l’allegazione dello studio di settore
La Corte di Cassazione (sent. 21.02.2024, n. 4690) ha ritenuto non necessaria l’allegazione degli atti richiamati nell’atto impositivo sulla base di principi di diritto consolidati. In tali atti è includibile anche lo studio di settore su cui si fondava l’atto impositivo.
La difesa della ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione della L. 241/1990, della L. 212/2000 e dell’art. 97 della Costituzione, in quanto alcun atto citato nelle motivazioni dell’accertamento era stato allegato ed in particolare era stata omessa l’allegazione dello studio di settore applicato
La Corte di Cassazione, con la sentenza 21.02.2024, n. 4690, ha rigettato il ricorso in quanto in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, costituiscono principi consolidati quelli in virtù dei quali:
l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, c. 3 L. 241/1990, sicché il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui pure si faccia rinvio nell’atto impositivo e solo perché ad essi si operi un riferimento, qualora la motivazione si rappresenti già come sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure il contenuto di tali ulteriori atti sia già riportato nell’atto noto;
l’art. 7, c. 1 dello...